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Previsti dal titolo II del libro II del codice penale, si suddividono nei "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione" (Capo I) e nei "delitti dei privati contro la pubblica amministrazione" (Capo II). Per Pubblica Amministrazione si intende l'apparato statale, ossia l'insieme degli organi e delle attività direttamente preordinati al concreto perseguimento del pubblico interesse, comprensivo quindi degli organi amministrativi, legislativi e giurisdizionali. Sono pubblici ufficiali tutti coloro che esercitano poteri autoritativi, certificativi e deliberativi nell'ambito della P.A. (v. art. 357 c.p.)
Le principali e più frequenti fattispecie di reato rientranti sotto questo titolo sono: (Capo I) - Peculato - Concussione - Corruzione - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. - Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica utilità (Capo II) - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale - Resistenza a un pubblico ufficiale - Oltraggio a un pubblico ufficiale - Millantato credito - Abusivo esercizio di una professione
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