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Previsti dal titolo II del libro II del codice penale, si suddividono nei "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione" (Capo I) e nei "delitti dei privati contro la pubblica amministrazione" (Capo II).

Per Pubblica Amministrazione si intende l'apparato statale, ossia l'insieme degli organi e delle attività direttamente preordinati al concreto perseguimento del pubblico interesse, comprensivo quindi degli organi amministrativi, legislativi e giurisdizionali.

Sono pubblici ufficiali tutti coloro che esercitano poteri autoritativi, certificativi e deliberativi nell'ambito della P.A. (v. art. 357 c.p.)

 

Le principali e più frequenti fattispecie di reato rientranti sotto questo titolo sono:

(Capo I)

- Peculato

- Concussione

- Corruzione

- Abuso d'ufficio

- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

- Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica utilità

(Capo II)

- Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

- Resistenza a un pubblico ufficiale

- Oltraggio a un pubblico ufficiale

- Millantato credito

- Abusivo esercizio di una professione

 

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