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I reati di ingiuria e diffamazione, previsti rispettivamente dagli artt. 594 e 595 c.p., hanno assunto con l'avvento di Internet nuovo vigore e sollevato nuovi problemi interpretativi. L’avvento della rete internet, tra le altre cose, infatti, ha reso possibile, ad un numero indefinito di persone, di comunicare il proprio pensiero e renderlo pubblico, per mezzo di scritti, immagini, video, voce e quant’altro. Rispetto ad un tempo i “costi” di diffusione del proprio pensiero si sono drasticamente ridotti ed insieme ad essi si è infinitamente ridotto il tempo necessario perché tale pensiero potesse essere portato a conoscenza “del pubblico”. Scrivere su un forum, su un newsgroup, su un blog, o anche realizzare un proprio sito nel quale esprimere le proprie opinioni ed il proprio pensiero sono attività che chiunque può compiere con estrema facilità. Inoltre ciò permette di poter rendere visibile il proprio pensiero in tutto il mondo senza limitazione di confini nazionali.
Tutto ciò porta con se anche la possibilità di ledere l’onore e la reputazione di qualcuno attraverso la rete Internet, con la conseguente possibilità di incorrere nei reati previsti dagli artt. 594 e 595 c.p.

Problemi interpretativi si sono posti circa la competenza territoriale a giudicare sui reati in oggetto quando essi vengano commessi attraverso la rete Internet o nello stabilire, volta per volta, se ci si trovi di fronte ad un caso di ingiuria o di diffamazione o, ancora, se e quando sia estensibile la disciplina concernente il reato di diffamazione commessa col mezzo della stampa alla commissione del reato mediante la rete internet. Altre questioni si sono poi poste circa la responsabilità del provider e del responsabile del blog o del sito per i messaggi ingiuriosi inseriti da terzi.

Di non minore rilevanza sono, infine, i riflessi civilistici conseguenti alla richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. relativamente a comportamenti lesivi del concetto civilistico di reputazione.

 

 

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