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La prima normativa organica in materia di sostanze stupefacenti è stata introdotta dalla legge 22.10.1954, n. 1041, la quale comminava un'unica pena per ogni tipo di droga e non distingueva in alcun modo tra detenzione di piccole o ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Successivamente, con la legge 22.12.1975, n. 685, si è cominciato a distinguere tra quantità modica o non modica di stupefacente trafficato e tra c.d. droghe leggere e c.d. droghe pesanti. La stessa legge ha altresì introdotto il principio della non punibilità della detenzione per uso proprio di una modica quantità di stupefacente. Un successivo inasprimento della normativa è stato però introdotto dalla legge 26.06.1990, n. 162, la quale oltre ad inasprire le pene per il traffico di droga, ha anche introdotto la punibilità, con sanzioni amministrative, del detentore per uso proprio. La medesima legge ha poi delegato il Governo ad emanare un testo unico che riunisse e coordinasse la pluralità di normative vigenti in materia di sostanze stupefacenti. In esecuzione di tale delega il Governo ha dunque emanato il D.P.R. 09.10.1990, n. 309 ("Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") la cui normativa è stata oggetto del referendum abrogativo tenutosi nei giorni 18 e 19 aprile 1993, che ha portato all'abrogazione del principio del divieto dell'uso personale di sostanze stupefacenti (travolgendo peraltro anche quel parametro della «dose media giornaliera» che, nella legislazione precedente, fungeva da discrimine tra l'illecito amministrativo (detenzione per uso personale) e quello penale (detenzione a fine di spaccio)). Da ultimo, il D.L. 30.12.2005, n. 272 convertito in legge 21.02.2006, n. 49, con l'intento di abolire la distinzione tra c.d. droghe leggere e c.d. droghe pesanti, modificando il D.P.R. 309/90, ha raccolto gli stupefacenti in due tabelle, la prima contenente le sostanza psicotrope in senso stretto (tra cui l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee, le sostanze di tipo anfetaminico, la cannabis indica ed ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare distorsioni sensoriali) e la seconda i medicinali contenenti principi attivi stupefacenti (tra cui i barbiturici ed altri medicinali idonei a creare dipendenza fisica e psichica). In funzione di tale distinguo, le condotte illecite riguardanti ogni tipo di sostanza stupefacente rientrante nella prima tabella sono punite con sanzioni più severe delle analoghe figure concernenti i farmaci elencati nella seconda tabella. Viene inoltre introdotto il criterio della quantità di principio attivo stupefacente. Le principali fattispecie di reato in materia di sostanze stupefacenti sono quelle previste nel Titolo VIII, Capo I, del D.P.R. 1990/309, ed in particolare dall'art. 73, il quale punisce chiunque, senza autorizzazione: - coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I (c. 1); - importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale (c. 1bis); Il successivo art. 74 punisce, invece, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
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