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La legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori) e la successiva legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET), accanto ai reati connessi alla prostituzione minorile (art. 600bis c.p.), hanno introdotto una serie di fattispecie criminose connesse alla pornografia minorile.

Questi reati hanno assunto una maggiore espansione e rilevanza con l'avvento di Internet a causa della facilità con la quale lo scambio di materiale pedopornografico può avvenire mediate la rete.

Il primo comma dell'art. 600ter c.p. punisce la produzione di materiale pedopornografico (lo stesso articolo punisce con la medesima pena anche chi realizzi esibizioni pornografiche utilizzando minori e chi induca un minore a partecipare a tali esibizioni).

Il secondo comma, invece, punisce, con la medesima pena, chi fa commercio di materiale pedopornografico.

Il terzo comma punisce chiunque (al di fuori delle ipotesi di cui ai due commi precedenti) "con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza" materiale pedopornografico. Questo sarà il reato di cui sarà spesso chiamato a rispondere, ad esempio, chi scarichi materiale pedopornografico mediante reti P2P, posto che la maggior parte di queste piattaforme di file sharing pongono automaticamente in condivisione i file che si stanno scaricando. Il medesimo comma punisce, poi, con la medesima pena, chi diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori.

Il quarto comma punisce l'offerta e la cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pedopornografico. Tale comma, infatti, punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi che precedono, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pedopornografico.

L'art. 600quater c.p. punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pedopornografico. E' il caso, ad esempio, di colui che possegga immagini o video di contenuto pedopornografico nel disco fisso del proprio pc o in altre unità di memorizzazione di massa (cd, dvd, "chiavette" usb, ecc.), senza porre tale materiale in condivisione.

Il nuovo e controverso art. 600quater bis c.p. ha, infine, introdotto il concetto della c.d. pornografia virtuale, concetto dai contorni invero molto sfumati, stabilendo che le disposizioni di cui agli artt. 600ter e 600quater c.p. si applichino (ma con pena diminuita di un terzo) "anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse" e precisando che "per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".
 

 

 

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