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I reati edilizi trovano la loro disciplina nell'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) il quale prevede quattro reati contravvenzionali:

- inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal Titolo IV del medesimo D.P.R. 2001/380, concernenti il corretto esercizio dell'attività urbanistico-edilizia, nonché di quanto previsto dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire

- esecuzione dei lavori edilizi in totale difformità o assenza del permesso di costruire, nonché la prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione

- lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio

- realizzazione di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire

 

Soggetti attivi dei suddetti reati sono: il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore, il direttore dei lavori e, a determinate condizioni, il proprietario del fondo.

Si tratta di reati permanenti. La cessazione della permanenza si ha con l'ultimazione dell'opera, comprese le rifiniture esterne, oppure con l'emanazione di un provvedimento autoritativo (civile, penale o amministrativo) e a seguito della c.d. desistenza volontaria.

Il giudice può condizionare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusivamente costruita ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Il permesso di costruire, che ha sostituito la previgente concessione edilizia, è l'atto amministrativo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.

 

 

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